ABBANDONARE LE TRATTATIVE PER LA STIPULA DI UN CONTRATTO PUÒ ESSERE ILLECITO
16 marzo 2021
Secondo una recente sentenza della Corte di Cassazione (Cass. civ. 03/10/2019, n. 24738), il recesso ingiustificato dalle trattative commesso da una parte integra una responsabilità precontrattuale, ma la prova che detto recesso sia ingiustificato spetta all’altra parte.
La responsabilità precontrattuale derivante dalla violazione della regola di condotta, posta dall'art. 1337 c.c. a tutela del corretto dipanarsi dell'iter formativo del negozio, costituisce una forma di responsabilità extracontrattuale, cui vanno applicate le relative regole in tema di distribuzione dell'onere della prova. Ne consegue che, qualora gli estremi del comportamento illecito siano integrati dal recesso ingiustificato di una parte, non grava su chi recede l'onere della prova che il proprio comportamento corrisponda ai canoni di buona fede e correttezza, ma incombe, viceversa, sull'altra parte l'onere di dimostrare che il recesso esuli dai limiti della buona fede e correttezza postulati dalla norma "de qua".
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