INADEMPIMENTI RECIPROCI NEI CONTRATTI PRELIMINARI
19 gennaio 2021
Può accadere che sia il promittente venditore sia il promissario acquirente risultino inadempienti in relazione alle obbligazioni che discendono da un contratto preliminare (ad esempio inadempimenti in tema di termini e condizioni contrattuali, versamento acconti o caparre, estinzione di ipoteche, immissione nel possesso, erogazione mutuo, lavori edili sull’immobile, pratiche urbanistiche o catastali, ecc.)
Al riguardo la Corte di Cassazione n.28391 del 14.12.2020 ha statuito che, in caso di inadempienze reciproche, si impone un giudizio di comparazione in ordine ai comportamenti delle parti, allo scopo di stabilire quale di esse si sia resa responsabile delle trasgressioni che, per numero o per gravità ovvero per entrambe le cause, si rivelino idonee a turbare il sinallagma contrattuale. Qualora la mancata stipula del definitivo sia da ascrivere al comportamento inadempiente di ambedue le parti, il contratto dovrà intendersi sciolto per mutuo dissenso.
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